Statuto
Diocesano
STATUTO[1]
Natura e Finalità
Art. 1 - Le
Confraternita e le Arciconfraternite, sono associazioni pubbliche di fedeli
costituite presso una Parrocchia o una Chiesa.
Sono erette
con Decreto vescovile a norma dei canoni 301-312 del C.J.C., godono di
personalità giuridica canonica (can 313) e sono soggette, oltre che al presente
Statuto, alle norme del Codice di Diritto Canonico e ai Decreti emessi dal
Vescovo Diocesano (cann. 315 e 1281 §2).
Sono enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono essere iscritti nel Registro
delle Persone Giuridiche della Prefettura.
Art. 2 -
Ciascuna Confraternita persegue fini di religione e di culto e ha come scopo
principale, sull’esempio del Beato Piergiorgio Frassati, Patrono delle
Confraternite d’Italia:
• l’incremento della vita
cristiana comunitaria e individuale;
• la promozione di iniziative di
formazione permanente per la maturazione nella fede dei confratelli;
• la promozione della liturgia,
secondo lo spirito e le norme della Chiesa universale e le indicazioni del
vescovo;
• l’esercizio delle opere di
misericordia spirituale e materiale;
• la partecipazione alla
catechesi parrocchiale;
• la promozione di iniziative
educative, culturali, caritative e assistenziali.
Art. 3 -
Possono far parte della Confraternita come membri effettivi tutti i fedeli che:
• siano maggiorenni;
• siano in piena comunione con la
Chiesa;
• abbiano ricevuto i Sacramenti
dell’iniziazione cristiana;
• siano osservanti della morale
cristiana, particolarmente nel campo della famiglia e della vita sociale;
• non facciano parte di sette
condannate dalla Chiesa.
Art. 4 - I
fedeli che desiderano iscriversi alla Confraternita devono:
• presentare domanda scritta al
Priore che dovrà essere accolta o respinta dal Consiglio entro tre mesi dalla
data di presentazione;
• sottoporsi ad un periodo di
noviziato non inferiore ad un anno;
• esprimere pubblicamente la
Professione di fede ed impegnarsi ad accettare lo Statuto diocesano e il
Regolamento confraternale, qualora vengano ammessi alla Confraternita.
• Prima dei 18 anni si può essere
iscritti come aspiranti senza diritto di voto e senza particolari doveri.
Art. 5 - Si
può essere contemporaneamente membri di più Confraternite o Aggregazioni
laicali ma si può far parte di un solo Consiglio.
Art. 6 - Ogni
confratello è tenuto a versare la quota stabilita dal Consiglio.
La mancata
corresponsione della quota entro il termine stabilito, senza giustificato
motivo, comporta la sospensione e, dopo un anno, la decadenza dalla
Confraternita con la perdita di tutti i benefici.
Organi della
Confraternita
Art. 7 - La
Confraternita si compone dei seguenti organi:
– L’Assemblea;
– Il Consiglio;
– Il Collegio dei Revisori dei
conti;
– Il Priore;
– L’Assistente Ecclesiastico.
L’Assemblea
Art. 8 -
L’Assemblea è composta dai fedeli validamente associati e convocati in riunione
ordinaria e straordinaria.
Le riunioni
ordinarie, indette dal Priore, sono periodiche, hanno un O.d.G. da discutere,
riguardante la vita e l’attività della Confraternita e lo svolgimento delle
elezioni alla scadenza statutaria.
La riunione
di fine anno, sia utilizzata per ascoltare e discutere la relazione
sull’attività spirituale e pastorale del confratello e il bilancio
amministrativo annuale, preventivo e consuntivo.
Art. 9 - Le
riunioni straordinarie sono convocate su decisione del Consiglio o su richiesta
motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti,
indicando gli argomenti da trattare.
Art. 10 -
Spetta all’Assemblea:
• eleggere i membri del
Consiglio;
• eleggere il Collegio dei
Revisori dei conti;
• approvare la relazione annuale
e i bilanci preventivi e consuntivi;
• esaminare ed approvare gli atti
di straordinaria amministrazione;
• esaminare ed approvare
quant’altro il Consiglio vorrà proporre.
Art. 11 - Di
ogni riunione, ordinaria o straordinaria, sia data comunicazione al Delegato
vescovile per le Confraternite, che ha sempre il diritto di parteciparvi e di
prendere la parola.
Il Consiglio
Art. 12 - Il
Consiglio è composto:
• dal Priore;
• dal 1° e 2° Assistente;
• dal Tesoriere;
• dal Segretario;
• da 2 Consiglieri.
Alle riunioni
del Consiglio partecipano, senza diritto di voto deliberativo, l’Assistente
ecclesiastico e i Membri del Collegio dei Revisori dei conti, quest’ultimi
quando si tratta di questioni economiche o amministrative.
Le riunioni
che prevedono elezioni, per la validità, necessitano della presenza del
Delegato vescovile che può convocare il Consiglio anche di sua iniziativa.
Art. 13 - Il
Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili per un
secondo mandato.
Art. 14 -
Spetta al Consiglio:
• proporre al Vescovo una terna
di persone, elette come consiglieri, per la nomina del Priore;
• eleggere il 1° e il 2°
Assistente, il Tesoriere e il Segretario;
• eleggere, fuori dei suoi
membri, il Maestro dei Novizi;
• dirigere la Confraternita
secondo lo spirito e le norme del presente Statuto;
• curare l’esecuzione delle
delibere dell’Assemblea;
• deliberare in merito
all’ordinaria amministrazione;
• decidere sull’ammissione o meno
di nuovi soci;
• sospendere o anche espellere
dalla Confraternita i confratelli che non sono osservanti della morale
cristiana, particolarmente nel campo della famiglia e della vita sociale o
fanno parte di sette condannate dalla Chiesa.
Il Consiglio
si riunisce secondo le scadenze stabilite dal Regolamento confraternale.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 15 - Il
Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri che nominano tra loro
il Presidente.
I Revisori
dei conti sono eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono
rieleggibili per un secondo mandato.
Art. 16 - Il
Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente, nei
tempi stabiliti dal Regolamento confraternale.
Esso ha
compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa, sulla regolare
tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze
dei libri contabili. Verifica, inoltre, che siano stati adempiuti gli oneri di
culto gravanti sulla Confraternita per effetto dei legati, donazioni o
disposizioni ecc.
Art. 17 - I
Revisori dei conti, quando si tratta di questioni economiche o amministrative,
devono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio. Non hanno voce
attiva nel Consiglio se non per esprimere pareri.
Art. 18 - I
Revisori dei conti esaminano il Bilancio preventivo prima che venga presentato
all’Assemblea, nonché il Conto consuntivo al quale allegano la propria
relazione da presentare all’Assemblea.
Hanno sempre
il diritto di accedere a qualsiasi documento di carattere amministrativo o
contabile.
Art. 19 -
Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto apposito verbale
sottoscritto dai presenti.
In caso essi
rilevino condizioni di provata irregolarità:
• inviteranno per iscritto il
Consiglio a prendere tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la
situazione;
• ove il Consiglio non abbia
provveduto potranno chiedere la convocazione dell’Assemblea che in tali casi
dovrà riunirsi obbligatoriamente in tempi strettamente necessari alla
convocazione;
• potranno inviare autonomamente
una relazione scritta al Delegato vescovile.
Il
Priore
Art. 20 - Il
Priore è il legale rappresentante della Confraternita.
Al Priore
spettano i seguenti compiti:
• convocare e presiedere
l’Assemblea e il Consiglio;
• ricevere le domande di
ammissione al confratello e discuterle con il Consiglio;
• ammonire quei confratelli il
cui comportamento non è conforme alle norme statutarie;
• firmare i verbali unitamente al
Segretario;
• redigere la relazione annuale
sulla vita spirituale e l’attività pastorale del confratello;
• tenere insieme al Tesoriere la
firma degli eventuali depositi di denaro della Confraternita;
• controfirmare i mandati di
pagamento emessi dal Tesoriere sia per spese ordinarie che per quelle
straordinarie regolarmente autorizzate relativamente a contenziosi riguardanti
la Confraternita.
• chiedere la preventiva
autorizzazione all’Ordinario Diocesano per stare in giudizio contro terzi.
Il Priore
resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
Il Vescovo,
per giusta causa, può rimuoverlo, dopo averlo sentito e sentiti gli Officiali
maggiori.
Il 1°
Assistente ha funzioni di Vicario. Non può, però, stare in giudizio contro
terzi.
Il
Segretario
Art. 21 -
Spetta al Segretario:
• redigere i verbali delle sedute
del Consiglio e dell’Assemblea e firmarli unitamente al Priore;
• custodire l’Archivio e la
corrispondenza.
• inviare al Delegato vescovile
copia dei bilanci consuntivi e preventivi entro la fine di marzo di ogni anno
assieme alla relazione annuale.
Il
Tesoriere
Art. 22 -
Spetta al Tesoriere:
• tenere l’inventario di quanto
appartiene alla Confraternita;
• esigere le quote annuali dei
confratelli e registrarli;
• tenere sempre aggiornato il
registro delle entrate e delle uscite;
• pagare i mandati e le tasse e
quanto dovuto dalla Confraternita;
• preparare i bilanci preventivi
e consuntivi;
• Il Tesoriere, per le spese
correnti, potrà tenere in cassa la somma stabilita dal Consiglio, e depositare
il resto delle somme presso il prescelto Istituto di Credito o Ufficio Postale
con la sua firma unitamente a quella del Priore.
Elezioni
Art. 23 - L’Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio e del
Collegio dei Revisori dei conti deve essere convocata dal Priore entro il
termine massimo di due mesi dalla scadenza del precedente mandato.
Art. 24 - Le
votazioni per l’elezione del Consiglio avverranno su una lista in numero almeno
doppio dei membri da eleggere.
Le votazioni
per eleggere il Collegio dei Revisori dei conti avverranno su una lista in
numero almeno doppio dei membri da eleggere.
La lista dei
candidati sarà portata a conoscenza dei soci mediante affissione o con i mezzi
che si terrà più opportuni, contemporaneamente all’avviso di indizione
dell’Assemblea.
Art. 25 -
Tutti i confratelli maggiorenni, senza distinzione di sesso, regolarmente
iscritti e che non incorrono nei casi previsti dall’art. 3, hanno diritto di
voto attivo e passivo.
Gli elettori
possono esprimere tanti voti di preferenza quanto sono i membri da eleggere.
Art. 26 -Per
essere eletti occorre la maggioranza relativa dei voti validi dei presenti e
votanti.
Art. 27 - Le
Assemblee elettive sono presiedute dal Delegato vescovile.
Art. 28 - Il
Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, i più
giovani in età dei confratelli, nominati dall’Assistente ecclesiastico. Il
Priore non può essere Presidente del seggio.
Art. 29 -
Perché il voto sia valido deve essere libero, segreto, certo. Non è consentito
votare per corrispondenza, per procura o per alzata di mano.
Art. 30 - A
chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio dà inizio allo scrutinio dei
voti. Alla fine sarà redatto regolare verbale.
Art. 31 - Gli
eletti dovranno ricevere conferma scritta dall’Ordinario diocesano a cui sarà
stato consegnato regolare verbale dello scrutinio. Fino alla conferma il
Consiglio uscente continuerà a governare la Confraternita per l’ordinaria
amministrazione.
Art. 32 - In
caso di dimissione, morte o rimozione di uno degli eletti, si procedere alla
surroga col primo dei non eletti.
L’Assistente
ecclesiastico
Art. 33 -
L’Assistente ecclesiastico o Padre spirituale, è nominato liberamente dal
Vescovo, sentito il Delegato vescovile.
Art. 34 -
Spetta all’Assistente ecclesiastico:
• la cura spirituale della Confraternita
a norma dell’art. 1;
• partecipare a tutte le riunioni
ordinarie, straordinarie ed elettive della Confraternita con diritto di
esprimere il suo parere sugli argomenti all’O.d.G.;
• esprimere il suo parere
sull’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei confratelli;
• adempiere gli obblighi dei
legati e dei suffragi;
• tenere incontri spirituali ai
confratelli e curare la preparazione alla Pasqua;
• celebrare una Santa Messa per
ogni confratello defunto.
Varie
Art. 35 - La
Confraternita è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario diocesano per quanto
riguarda l’osservanza della disciplina ecclesiastica, il settore amministrativo
(cfr. cann. 305, 319, 323 §1, 325, 1287, le Norme diocesane per
l’amministrazione dei beni ecclesiastici) e il presente Statuto.
Art. 36 - Il
Vescovo potrà nominare un Commissario o sopprimere la Confraternita, a norma
dei cann. 318 e 320, per gravi cause.
Disposizioni
finali
Art. 37 - Per
quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice di Diritto
Canonico e alle disposizioni vescovili.
Art. 38 -
Ulteriori determinazioni riguardanti organismi, incarichi e particolari
circostanze della vita della Confraternita possono essere stabilite in un
Regolamento confraternale formulato dal Consiglio, visto dall’Assistente
ecclesiastico che può proporre correzioni e portato in Assemblea per la
discussione e l’approvazione. Perché il Regolamento diventi esecutivo
dev’essere formalmente approvato dal Delegato vescovile.
REGOLAMENTO INTERNO
Confraternita
Maria SS Addolorata
Visto il
particolare cammino a cui è chiamato ogni Confratello, che lo vedrà impegnato
oltre che nelle manifestazioni tipiche della Confraternita, a rafforzare e
senza mai andare in contrasto con lo statuto Diocesano la Confraternita di
Maria SS Addolorata in Rosarno si vuole dotare del presente regolamento
interno, che vuole entrare più nel dettaglio nella gestione/attività della
confraternita.
Art 1 domanda di ammissione
a. La richiesta di ammissione alla
confraternita è fatta su apposito modulo che la segreteria consegnerà al
richiedente
b. per gli aspiranti minorenni, la
domanda dovrà essere corredata dal consenso dei genitori.
Art 2 Possono far parte della
Confraternita a norma dell’art 3 dello
statuto i battezzati di ambo i sessi che:
a. Siano cattolici, abbiano già ricevuto
il Sacramento della Confermazione e dell’Eucarestia, e abbia raggiunto la
maggiore età;
b. abbiano dato testimonianza di vita cristiana
col compimento dei propri doveri religiosi e con la pratica religiosa,
conducendo una vita conforme alla fede;
c. godano di buona stima religiosa,
morale e civile del territorio;
d. siano disposti a compiere il cammino
comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
e. non siano stati sospesi o dismessi da
altra Confraternita o altri gruppi ecclesiali;
f. accettino lo statuto senza alcuna
eccezione, oltre che il regolamento interno;
g. I ragazzi minori di 18 anni possono
aderire come Aspiranti, purchè nelle condizioni di cui all’ Art 1 § b, frequentino la vita parrocchiale
e si impegnano a partecipare agli incontri formativi della Confraternita;
h. Possono inoltre iniziare a far parte
quanti vivono in situazione irregolare a seguito di matrimonio civile celebrato
dopo il divorzio, dopo avere ottenuto l’autorizzazione espressa del Vescovo e
dopo un congruo periodo di discernimento.
Art 3 Non possono essere accettati
coloro che:
a. Siano impegnati in associazioni o
partiti ispirati ad ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;
b. vivano in situazione coniugale irregolare,
la libera convivenza o l’adulterio notorio;
c. siano coinvolti in fenomeni eversivi
della società ( ‘ndrangheta, mafia, camorra, sacra corona unita….) o in
attività criminose o comunque lesive della dignità personale e del bene comune
( usura, gioco d’azzardo ), appartengano a famiglie acclarate di ‘ndrangheta;
d. abbiano pubblicamente abbandonato la
Fede Cattolica o siano incorsi nella censura della scomunica a norma del can
316 § 1 del CdC;
e. non mostrino di voler intraprendere
un autentico cammino di fede.
Art 4 Uscita dalla confraternita
a. Il confratello cessa di appartenere
alla confraternita per cause previste dal diritto o se incorre in quanto previsto
all’ Art 3. Il confratello inoltre cessa di appartenere alla Confraternita per dimissione volontaria o la dimissione
disciplinare,
b. In qualsiasi momento, i confratelli
possono chiedere di lasciare la confraternita.
Art 5 Non possono rimanere nella
confraternita coloro che:
a. Non rispettano l’autorità
ecclesiastica, nella persona del Vescovo, del Padre Spirituale e di altri
ecclesiastici;
b. siano causa di discordia, divisione,
liti, etc. all’interno della confraternita;
c. si rendano manchevoli, nei confronti
della Confraternita, a vantaggio proprio o dei parenti;
d. coloro che dopo la legittima
accettazione nella confraternita, vengano a trovarsi in una delle posizioni
previste nel art 2 e art 5 § a,b,c, sono
sospesi a tempo indeterminato perché ne possano porre rimedio;
e. i confratelli che incorrono nella
situazione prevista nell’ Art 3 § b, che non intendessero porre rimedio sono
vivamente esortati a presentare le loro dimissioni;
f. la dimissione disciplinare è
riservata all’Assemblea su richiesta del Consiglio e comunicato all’Ordinario;
g. il confratello sospeso a tempo
indeterminato si intende sospeso da ogni diritto spirituale e dalla
partecipazione attiva e passiva alla
vita della Confraternita.
Art 6 Per la realizzazione dei fini
della confraternita ogni confratello è tenuto a:
a. Frequentare gli incontri di catechesi
promossi dal Padre Spirituale e dal Consiglio;
b. testimoniare una vita religiosa, con
la partecipazione assidua alla Messa nelle Domeniche e nei giorni festivi, e
qualora non ne fosse impedito la frequentazione ai Sacramenti della
Riconciliazione e dell’Eucarestia;
c. partecipare alle processioni di
obbligo, incontri e iniziative organizzate dalla confraternita, nei modi
previsti dal regolamento interno;
d. visitare e soccorrere spiritualmente
e materialmente, in caso di necessità, i Confratelli ammalati, anziani soli;
e. collaborare alle iniziative di
apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Padre Spirituale e
del Consiglio;
f. possedere la divisa della
confraternita approvata dall’ordinario , il cui uso è obbligatorio ogniqualvolta
è prevista la partecipazione della confraternita.
g. avere copia dello Statuto Diocesano e del Regolamento interno della Confraternita;
h. custodire il proprio libretto
personale rilasciato dalla confraternita;
i. versare un contributo straordinario
in danaro, che in via transitoria viene fissato all’atto della costituzione in €
50,00 ( cinquanta/00);
j. versare entro il primo trimestre
dell’anno, un contributo annuale uguale per tutti, stabilito dall’Assemblea su
proposta del consiglio, ed avrà durata come le cariche;
k. ogni confratello potrà effettuare
delle libere elargizioni.
l. ogni confratello è tenuto a
comunicare al Priore l’eventuale assenza, per motivi di salute o gravi motivi
familiari o personali, in occasioni di assemblee, incontri, processioni o
iniziative organizzate dalla Confraternita;
m. omettendo questa comunicazione il confratello
sarà ritenuto assente ingiustificato
n. il Consiglio interviene con la
procedura di sospensione nei confronti di:
a. quanti si assentano in maniera
ingiustificata per tre volte consecutive agli incontri di catechesi,
b. quanti disertano gli appuntamenti
ritenuti indispensabili nella Confraternita;
o. ogni confratello nel momento
dell’aggregazione custodisce gelosamente la divisa della Confraternita, la
quale è composta da: camice bianco, cingolo, mozzetta, stolone per tutti i Confratelli,
anche per gli aspiranti i quali non avranno lo stemma della confraternita
cucito sulla mozzetta, per i componenti il consiglio: camice, cingolo, stolone,
mantella, medaglione; per il priore il bastone;
p. il confezionamento della divisa sarà
curato dalla confraternita, ma le spese sono a carico del confratello;
q. l’ammissione avviene di norma il 14
settembre di ogni anno dopo il periodo di noviziato stabilito dallo statuto;
r. la confraternita partecipa con una
rappresentanza alle esequie del confratello;
s. al confratello defunto verrà
garantita una messa in suffragio ogni trimestre nel primo anno;
MANIFESTAZIONI IMPORTANTI
·
Partecipazione
all’organizzazione ed alla festa di Maria SS Addolorata ( settembre )
·
Partecipazione
alla Via Crucis
·
Partecipazione
al Corpus Domini
·
Catechesi
Preparazione Precetto Pasquale
·
Catechesi
in preparazione al Natale
·
Catechesi
in preparazione alla festa di Maria SS Addolorata
·
Preparazione
alla commemorazione ai defunti
·
Partecipazione
alla festa del patrono
·
Partecipazione
ad eventi diocesani/regionali/nazionali
·
Ammissione
dei nuovi confratelli
·
Ogni
altra attività individuata dal consiglio
Il presente regolamento normando la
vita della Confraternita potrà essere soggetto a modifica su proposta del Consiglio
e con l’approvazione con maggioranza semplice dell’assemblea.