Statuto - Regolamento


Statuto



Diocesano





















STATUTO[1]



Natura e Finalità



Art. 1 - Le Confraternita e le Arciconfraternite, sono associazioni pubbliche di fedeli costituite presso una Parrocchia o una Chiesa.

Sono erette con Decreto vescovile a norma dei canoni 301-312 del C.J.C., godono di personalità giuridica canonica (can 313) e sono soggette, oltre che al presente Statuto, alle norme del Codice di Diritto Canonico e ai Decreti emessi dal Vescovo Diocesano (cann. 315 e 1281 §2).

Sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura.



Art. 2 - Ciascuna Confraternita persegue fini di religione e di culto e ha come scopo principale, sull’esempio del Beato Piergiorgio Frassati, Patrono delle Confraternite d’Italia:

    l’incremento della vita cristiana comunitaria e individuale;

    la promozione di iniziative di formazione permanente per la maturazione nella fede dei confratelli;

    la promozione della liturgia, secondo lo spirito e le norme della Chiesa universale e le indicazioni del vescovo;

    l’esercizio delle opere di misericordia spirituale e materiale;

    la partecipazione alla catechesi parrocchiale;

    la promozione di iniziative educative, culturali, caritative e assistenziali.

Art. 3 - Possono far parte della Confraternita come membri effettivi tutti i fedeli che:

    siano maggiorenni;

    siano in piena comunione con la Chiesa;

    abbiano ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana;

    siano osservanti della morale cristiana, particolarmente nel campo della famiglia e della vita sociale;

    non facciano parte di sette condannate dalla Chiesa.



Art. 4 - I fedeli che desiderano iscriversi alla Confraternita devono:

    presentare domanda scritta al Priore che dovrà essere accolta o respinta dal Consiglio entro tre mesi dalla data di presentazione;

    sottoporsi ad un periodo di noviziato non inferiore ad un anno;

    esprimere pubblicamente la Professione di fede ed impegnarsi ad accettare lo Statuto diocesano e il Regolamento confraternale, qualora vengano ammessi alla Confraternita.

    Prima dei 18 anni si può essere iscritti come aspiranti senza diritto di voto e senza particolari doveri.



Art. 5 - Si può essere contemporaneamente membri di più Confraternite o Aggregazioni laicali ma si può far parte di un solo Consiglio.



Art. 6 - Ogni confratello è tenuto a versare la quota stabilita dal Consiglio.

La mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, comporta la sospensione e, dopo un anno, la decadenza dalla Confraternita con la perdita di tutti i benefici.



Organi della Confraternita



Art. 7 - La Confraternita si compone dei seguenti organi:

   L’Assemblea;

   Il Consiglio;

   Il Collegio dei Revisori dei conti;

   Il Priore;

   L’Assistente Ecclesiastico.



L’Assemblea



Art. 8 - L’Assemblea è composta dai fedeli validamente associati e convocati in riunione ordinaria e straordinaria.

Le riunioni ordinarie, indette dal Priore, sono periodiche, hanno un O.d.G. da discutere, riguardante la vita e l’attività della Confraternita e lo svolgimento delle elezioni alla scadenza statutaria.

La riunione di fine anno, sia utilizzata per ascoltare e discutere la relazione sull’attività spirituale e pastorale del confratello e il bilancio amministrativo annuale, preventivo e consuntivo.



Art. 9 - Le riunioni straordinarie sono convocate su decisione del Consiglio o su richiesta motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti, indicando gli argomenti da trattare.



Art. 10 - Spetta all’Assemblea:

    eleggere i membri del Consiglio;

    eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;

    approvare la relazione annuale e i bilanci preventivi e consuntivi;

    esaminare ed approvare gli atti di straordinaria amministrazione;

    esaminare ed approvare quant’altro il Consiglio vorrà proporre.



Art. 11 - Di ogni riunione, ordinaria o straordinaria, sia data comunicazione al Delegato vescovile per le Confraternite, che ha sempre il diritto di parteciparvi e di prendere la parola.



Il Consiglio



Art. 12 - Il Consiglio è composto:

    dal Priore;

    dal 1° e 2° Assistente;

    dal Tesoriere;

    dal Segretario;

    da 2 Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto deliberativo, l’Assistente ecclesiastico e i Membri del Collegio dei Revisori dei conti, quest’ultimi quando si tratta di questioni economiche o amministrative.

Le riunioni che prevedono elezioni, per la validità, necessitano della presenza del Delegato vescovile che può convocare il Consiglio anche di sua iniziativa.



Art. 13 - Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili per un secondo mandato.



Art. 14 - Spetta al Consiglio:

    proporre al Vescovo una terna di persone, elette come consiglieri, per la nomina del Priore;

    eleggere il 1° e il 2° Assistente, il Tesoriere e il Segretario;

    eleggere, fuori dei suoi membri, il Maestro dei Novizi;

    dirigere la Confraternita secondo lo spirito e le norme del presente Statuto;

    curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

    deliberare in merito all’ordinaria amministrazione;

    decidere sull’ammissione o meno di nuovi soci;

    sospendere o anche espellere dalla Confraternita i confratelli che non sono osservanti della morale cristiana, particolarmente nel campo della famiglia e della vita sociale o fanno parte di sette condannate dalla Chiesa.

Il Consiglio si riunisce secondo le scadenze stabilite dal Regolamento confraternale.



Il Collegio dei Revisori dei Conti



Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri che nominano tra loro il Presidente.

I Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato.



Art. 16 - Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente, nei tempi stabiliti dal Regolamento confraternale.

Esso ha compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili. Verifica, inoltre, che siano stati adempiuti gli oneri di culto gravanti sulla Confraternita per effetto dei legati, donazioni o disposizioni ecc.



Art. 17 - I Revisori dei conti, quando si tratta di questioni economiche o amministrative, devono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio. Non hanno voce attiva nel Consiglio se non per esprimere pareri.



Art. 18 - I Revisori dei conti esaminano il Bilancio preventivo prima che venga presentato all’Assemblea, nonché il Conto consuntivo al quale allegano la propria relazione da presentare all’Assemblea.

Hanno sempre il diritto di accedere a qualsiasi documento di carattere amministrativo o contabile.



Art. 19 - Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto apposito verbale sottoscritto dai presenti.

In caso essi rilevino condizioni di provata irregolarità:

    inviteranno per iscritto il Consiglio a prendere tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione;

    ove il Consiglio non abbia provveduto potranno chiedere la convocazione dell’Assemblea che in tali casi dovrà riunirsi obbligatoriamente in tempi strettamente necessari alla convocazione;

    potranno inviare autonomamente una relazione scritta al Delegato vescovile.







Il Priore



Art. 20 - Il Priore è il legale rappresentante della Confraternita.

Al Priore spettano i seguenti compiti:

    convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio;

    ricevere le domande di ammissione al confratello e discuterle con il Consiglio;

    ammonire quei confratelli il cui comportamento non è conforme alle norme statutarie;

    firmare i verbali unitamente al Segretario;

    redigere la relazione annuale sulla vita spirituale e l’attività pastorale del confratello;

    tenere insieme al Tesoriere la firma degli eventuali depositi di denaro della Confraternita;

    controfirmare i mandati di pagamento emessi dal Tesoriere sia per spese ordinarie che per quelle straordinarie regolarmente autorizzate relativamente a contenziosi riguardanti la Confraternita.

    chiedere la preventiva autorizzazione all’Ordinario Diocesano per stare in giudizio contro terzi.

Il Priore resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Vescovo, per giusta causa, può rimuoverlo, dopo averlo sentito e sentiti gli Officiali maggiori.

Il 1° Assistente ha funzioni di Vicario. Non può, però, stare in giudizio contro terzi.



Il Segretario



Art. 21 - Spetta al Segretario:

    redigere i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea e firmarli unitamente al Priore;

    custodire l’Archivio e la corrispondenza.

    inviare al Delegato vescovile copia dei bilanci consuntivi e preventivi entro la fine di marzo di ogni anno assieme alla relazione annuale.



Il Tesoriere



Art. 22 - Spetta al Tesoriere:

    tenere l’inventario di quanto appartiene alla Confraternita;

    esigere le quote annuali dei confratelli e registrarli;

    tenere sempre aggiornato il registro delle entrate e delle uscite;

    pagare i mandati e le tasse e quanto dovuto dalla Confraternita;

    preparare i bilanci preventivi e consuntivi;

    Il Tesoriere, per le spese correnti, potrà tenere in cassa la somma stabilita dal Consiglio, e depositare il resto delle somme presso il prescelto Istituto di Credito o Ufficio Postale con la sua firma unitamente a quella del Priore.



Elezioni



Art. 23 - L’Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti deve essere convocata dal Priore entro il termine massimo di due mesi dalla scadenza del precedente mandato.



Art. 24 - Le votazioni per l’elezione del Consiglio avverranno su una lista in numero almeno doppio dei membri da eleggere.

Le votazioni per eleggere il Collegio dei Revisori dei conti avverranno su una lista in numero almeno doppio dei membri da eleggere.

La lista dei candidati sarà portata a conoscenza dei soci mediante affissione o con i mezzi che si terrà più opportuni, contemporaneamente all’avviso di indizione dell’Assemblea.



Art. 25 - Tutti i confratelli maggiorenni, senza distinzione di sesso, regolarmente iscritti e che non incorrono nei casi previsti dall’art. 3, hanno diritto di voto attivo e passivo.

Gli elettori possono esprimere tanti voti di preferenza quanto sono i membri da eleggere.



Art. 26 -Per essere eletti occorre la maggioranza relativa dei voti validi dei presenti e votanti.

Art. 27 - Le Assemblee elettive sono presiedute dal Delegato vescovile.



Art. 28 - Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, i più giovani in età dei confratelli, nominati dall’Assistente ecclesiastico. Il Priore non può essere Presidente del seggio.



Art. 29 - Perché il voto sia valido deve essere libero, segreto, certo. Non è consentito votare per corrispondenza, per procura o per alzata di mano.



Art. 30 - A chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio dà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine sarà redatto regolare verbale.



Art. 31 - Gli eletti dovranno ricevere conferma scritta dall’Ordinario diocesano a cui sarà stato consegnato regolare verbale dello scrutinio. Fino alla conferma il Consiglio uscente continuerà a governare la Confraternita per l’ordinaria amministrazione.



Art. 32 - In caso di dimissione, morte o rimozione di uno degli eletti, si procedere alla surroga col primo dei non eletti.



L’Assistente ecclesiastico



Art. 33 - L’Assistente ecclesiastico o Padre spirituale, è nominato liberamente dal Vescovo, sentito il Delegato vescovile.

Art. 34 - Spetta all’Assistente ecclesiastico:

    la cura spirituale della Confraternita a norma dell’art. 1;

    partecipare a tutte le riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive della Confraternita con diritto di esprimere il suo parere sugli argomenti all’O.d.G.;

    esprimere il suo parere sull’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei confratelli;

    adempiere gli obblighi dei legati e dei suffragi;

    tenere incontri spirituali ai confratelli e curare la preparazione alla Pasqua;

    celebrare una Santa Messa per ogni confratello defunto.



Varie



Art. 35 - La Confraternita è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario diocesano per quanto riguarda l’osservanza della disciplina ecclesiastica, il settore amministrativo (cfr. cann. 305, 319, 323 §1, 325, 1287, le Norme diocesane per l’amministrazione dei beni ecclesiastici) e il presente Statuto.



Art. 36 - Il Vescovo potrà nominare un Commissario o sopprimere la Confraternita, a norma dei cann. 318 e 320, per gravi cause.











Disposizioni finali



Art. 37 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico e alle disposizioni vescovili.



Art. 38 - Ulteriori determinazioni riguardanti organismi, incarichi e particolari circostanze della vita della Confraternita possono essere stabilite in un Regolamento confraternale formulato dal Consiglio, visto dall’Assistente ecclesiastico che può proporre correzioni e portato in Assemblea per la discussione e l’approvazione. Perché il Regolamento diventi esecutivo dev’essere formalmente approvato dal Delegato vescovile.



























































REGOLAMENTO INTERNO





Confraternita

Maria SS Addolorata











































Visto il particolare cammino a cui è chiamato ogni Confratello, che lo vedrà impegnato oltre che nelle manifestazioni tipiche della Confraternita, a rafforzare e senza mai andare in contrasto con lo statuto Diocesano la Confraternita di Maria SS Addolorata in Rosarno si vuole dotare del presente regolamento interno, che vuole entrare più nel dettaglio nella gestione/attività della confraternita.

Art 1 domanda di ammissione

a.      La richiesta di ammissione alla confraternita è fatta su apposito modulo che la segreteria consegnerà al richiedente

b.      per gli aspiranti minorenni, la domanda dovrà essere corredata dal consenso dei genitori.



Art 2  Possono far parte della Confraternita  a norma dell’art 3 dello statuto i battezzati di ambo i sessi che:

a.      Siano cattolici, abbiano già ricevuto il Sacramento della Confermazione e dell’Eucarestia, e abbia raggiunto la maggiore età;

b.      abbiano dato testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi e con la pratica religiosa, conducendo una vita conforme alla fede;

c.      godano di buona stima religiosa, morale e civile del territorio;

d.      siano disposti a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;

e.      non siano stati sospesi o dismessi da altra Confraternita o altri gruppi ecclesiali;

f.       accettino lo statuto senza alcuna eccezione, oltre che il regolamento interno;

g.      I ragazzi minori di 18 anni possono aderire come Aspiranti, purchè nelle condizioni di cui all’ Art 1 § b, frequentino la vita parrocchiale e si impegnano a partecipare agli incontri formativi della Confraternita;

h.      Possono inoltre iniziare a far parte quanti vivono in situazione irregolare a seguito di matrimonio civile celebrato dopo il divorzio, dopo avere ottenuto l’autorizzazione espressa del Vescovo e dopo un congruo periodo di discernimento.

Art 3 Non possono essere accettati coloro che:

a.      Siano impegnati in associazioni o partiti ispirati ad ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;

b.      vivano in situazione coniugale irregolare, la libera convivenza o l’adulterio notorio;

c.      siano coinvolti in fenomeni eversivi della società ( ‘ndrangheta, mafia, camorra, sacra corona unita….) o in attività criminose o comunque lesive della dignità personale e del bene comune ( usura, gioco d’azzardo ), appartengano a famiglie acclarate di ‘ndrangheta;

d.      abbiano pubblicamente abbandonato la Fede Cattolica o siano incorsi nella censura della scomunica a norma del can 316 § 1 del CdC;

e.      non mostrino di voler intraprendere un autentico cammino di fede.



Art 4 Uscita dalla confraternita

a.      Il confratello cessa di appartenere alla confraternita per cause previste dal diritto o se incorre in quanto previsto all’ Art 3. Il confratello inoltre cessa di appartenere alla Confraternita  per dimissione volontaria o la dimissione disciplinare,

b.      In qualsiasi momento, i confratelli possono chiedere di lasciare la confraternita.



Art 5 Non possono rimanere nella confraternita coloro che:

a.      Non rispettano l’autorità ecclesiastica, nella persona del Vescovo, del Padre Spirituale e di altri ecclesiastici;

b.      siano causa di discordia, divisione, liti, etc. all’interno della confraternita;

c.      si rendano manchevoli, nei confronti della Confraternita, a vantaggio proprio o dei parenti;

d.      coloro che dopo la legittima accettazione nella confraternita, vengano a trovarsi in una delle posizioni previste nel art 2  e art 5 § a,b,c, sono sospesi a tempo indeterminato perché ne possano porre rimedio;

e.      i confratelli che incorrono nella situazione prevista nell’ Art 3 § b, che non intendessero porre rimedio sono vivamente esortati a presentare le loro dimissioni;

f.       la dimissione disciplinare è riservata all’Assemblea su richiesta del Consiglio e comunicato all’Ordinario;

g.      il confratello sospeso a tempo indeterminato si intende sospeso da ogni diritto spirituale e dalla partecipazione attiva e passiva  alla vita della Confraternita.





Art 6 Per la realizzazione dei fini della confraternita ogni confratello è tenuto a:

a.      Frequentare gli incontri di catechesi promossi dal Padre Spirituale e dal Consiglio;

b.      testimoniare una vita religiosa, con la partecipazione assidua alla Messa nelle Domeniche e nei giorni festivi, e qualora non ne fosse impedito la frequentazione ai Sacramenti della Riconciliazione  e dell’Eucarestia;

c.      partecipare alle processioni di obbligo, incontri e iniziative organizzate dalla confraternita, nei modi previsti dal regolamento interno;

d.      visitare e soccorrere spiritualmente e materialmente, in caso di necessità, i Confratelli ammalati, anziani soli;

e.      collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana, secondo le indicazioni del Padre Spirituale e del Consiglio;

f.       possedere la divisa della confraternita approvata dall’ordinario , il cui uso è obbligatorio ogniqualvolta è prevista la partecipazione della confraternita.

g.      avere copia dello Statuto Diocesano  e del Regolamento interno della Confraternita;

h.      custodire il proprio libretto personale rilasciato dalla confraternita;

i.       versare un contributo straordinario in danaro, che in via transitoria viene fissato all’atto della costituzione in € 50,00 ( cinquanta/00);

j.       versare entro il primo trimestre dell’anno, un contributo annuale uguale per tutti, stabilito dall’Assemblea su proposta del consiglio, ed avrà durata come le cariche;

k.      ogni confratello potrà effettuare delle libere elargizioni.

l.       ogni confratello è tenuto a comunicare al Priore l’eventuale assenza, per motivi di salute o gravi motivi familiari o personali, in occasioni di assemblee, incontri, processioni o iniziative organizzate dalla Confraternita;

m.    omettendo questa comunicazione il confratello sarà ritenuto assente ingiustificato

n.      il Consiglio interviene con la procedura di sospensione nei confronti di:

a.      quanti si assentano in maniera ingiustificata per tre volte consecutive agli incontri di catechesi,

b.      quanti disertano gli appuntamenti ritenuti indispensabili nella Confraternita;

o.      ogni confratello nel momento dell’aggregazione custodisce gelosamente la divisa della Confraternita, la quale è composta da: camice bianco, cingolo, mozzetta, stolone per tutti i Confratelli, anche per gli aspiranti i quali non avranno lo stemma della confraternita cucito sulla mozzetta, per i componenti il consiglio: camice, cingolo, stolone, mantella, medaglione; per il priore il bastone;

p.      il confezionamento della divisa sarà curato dalla confraternita, ma le spese sono a carico del confratello;

q.      l’ammissione avviene di norma il 14 settembre di ogni anno dopo il periodo di noviziato stabilito dallo statuto;

r.       la confraternita partecipa con una rappresentanza alle esequie del confratello;

s.      al confratello defunto verrà garantita una messa in suffragio ogni trimestre nel primo anno;



MANIFESTAZIONI IMPORTANTI

·        Partecipazione all’organizzazione ed alla festa di Maria SS Addolorata ( settembre )

·        Partecipazione alla Via Crucis

·        Partecipazione al Corpus Domini

·        Catechesi Preparazione Precetto Pasquale

·        Catechesi in preparazione al Natale

·        Catechesi in preparazione alla festa di Maria SS Addolorata

·        Preparazione alla commemorazione ai defunti

·        Partecipazione alla festa del patrono

·        Partecipazione ad eventi diocesani/regionali/nazionali

·        Ammissione dei nuovi confratelli

·        Ogni altra attività individuata dal consiglio



Il presente regolamento normando la vita della Confraternita potrà essere soggetto a modifica su proposta del Consiglio e con l’approvazione con maggioranza semplice dell’assemblea.













[1] STATUTO CONFORME ALLO STATUTO DIOCESANO